Cerchi, pneumatici, convergenza

Documenti di immatricolazione del veicolo dal 01/10/2005

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L'attuazione della direttiva UE 1999/37/CE "Documenti di immatricolazione dei veicoli" nella legislazione nazionale e i requisiti legali in materia di protezione dei dati hanno reso necessaria l'introduzione di nuovi documenti di immatricolazione resistenti alle frodi. Dal 01/10/2005, i nuovi documenti vengono rilasciati dalle autorità in caso di nuova immatricolazione, cambio di proprietario, registrazione di modifiche tecniche e tutte le altre variazioni.

I nuovi documenti di immatricolazione sono costituiti da:

il certificato di immatricolazione parte I, che sostituisce la carta di circolazione e

il certificato di immatricolazione parte II, che sostituisce il certificato di proprietà.

Certificato di immatricolazione parte I (immatricolazione del veicolo)

contiene tutti i dati tecnici del veicolo che devono essere presenti per immatricolare un veicolo in Europa, ma è specificata solo una combinazione ruota/pneumatico omologata di serie; ha i codici alfanumerici a livello UE assegnati ai dati tecnici, in modo che il documento di immatricolazione tedesco possa essere convertito senza problemi nei paesi esteri dell'UE nel documento di immatricolazione richiesto in tali paesi; contiene un campo per documentare la disattivazione temporanea o definitiva del veicolo e non viene più rilasciato in caso di disattivazione temporanea o definitiva.

Certificato di immatricolazione parte II (certificato di proprietà)

contiene l'informazione che il titolare del certificato di immatricolazione non è dichiarato proprietario; riporta solo l'attuale e, se disponibile, il precedente proprietario del veicolo, mentre il numero effettivo dei precedenti proprietari è indicato in cifre

contiene solo una piccola parte dei dati tecnici del veicolo

non documenta la disattivazione temporanea del veicolo. In futuro, il tipo di veicolo e di carrozzeria indicato al punto 1 della vecchia documentazione non esisterà più. Viene sostituito nei nuovi documenti con le classi di veicoli standardizzate a livello UE con tipo di carrozzeria. L'introduzione dei nuovi documenti di immatricolazione comporta pochissime modifiche per il conducente. Come per la vecchia carta di circolazione, il certificato di immatricolazione parte I (immatricolazione del veicolo) deve essere conservato nel veicolo ed esibito alle persone responsabili su richiesta. NON è necessario montare la combinazione ruota/pneumatico indicata nel certificato di immatricolazione parte I (immatricolazione del veicolo). Possono essere utilizzate tutte le combinazioni omologate secondo l'omologazione generale del veicolo o l'omologazione CE del tipo. Fare riferimento a → Capitolo "Certificato di conformità". L'ammissibilità di una combinazione ruota/pneumatico diversa dall'omologazione generale del veicolo o dall'omologazione CE del tipo deve essere verificata tramite una annotazione nel certificato di immatricolazione parte I (immatricolazione del veicolo), un certificato di installazione dovuto a un certificato di componenti o un'omologazione generale per la combinazione ruota/pneumatico.

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